Pechino vuole regolamentare gli agenti IA nel commercio in base al loro utilizzo

Il ministero del Commercio cinese ha pubblicato il 19 ottobre 2026 un avviso che delinea il quadro che Pechino intende applicare agli agenti di IA nel commercio. Questi programmi capaci di compiere compiti in modo autonomo dovranno essere soggetti a livelli di controllo che restano da precisare per ogni utilizzo.

Il documento, referenziato 商建函〔2026〕551号 e datato 13 ottobre, è firmato da nove amministrazioni, tra cui il ministero del Commercio, l’Ufficio della Commissione centrale per gli affari del cyberspazio, che coincide con l’Amministrazione del cyberspazio della Cina (CAC), la Banca Popolare della Cina e l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Il suo titolo, « 科技兴商 », può essere tradotto con « far prosperare il commercio attraverso la tecnologia ». Le sue 18 misure coprono il commercio interno, dalla produzione flessibile ai servizi a domicilio, passando per la logistica e il commercio online. Secondo il resoconto dell’agenzia China News Service, l’assistente del ministro del Commercio, Yuan Xiaoming, ha descritto il testo come il primo documento « completo e sistematico » su questo tema.

La decima misura chiede di « coltivare nuove forme di attività intorno agli agenti intelligenti commerciali » e di sviluppare agenti specializzati come la guida all’acquisto intelligente, la gestione intelligente e la logistica intelligente, secondo la traduzione di ActuIA. Queste tre funzioni sono citate come esempio, senza una lista chiusa. Corrispondono a consigliare un cliente al momento dell’acquisto, pilotare la gestione di un’attività commerciale e organizzare i flussi di merci.

Una governance a livelli in base agli usi

La quindicesima misura riprende, quasi parola per parola, il quadro pubblicato dalla CAC l’8 maggio 2026 per l’insieme degli agenti intelligenti. Invita a condurre « con prudenza e metodo una governance a livelli » in base agli scenari di applicazione. L’undicesima misura precisa che questa classificazione tiene conto degli « scenari di applicazione e [dell’]impatto potenziale », e distingue due regimi. Nei « settori sensibili e settori chiave », le autorità stabiliscono con i ministeri di competenza gli scenari aperti e applicano un regime di registrazione, test e richiamo dei prodotti difettosi. Nei settori « a basso rischio », come la vita quotidiana, il tempo libero o l’ufficio, il controllo si basa sull’autovalutazione di conformità, la dichiarazione delle informazioni e l’autoregolamentazione del settore.

Il testo prevede inoltre di esplorare un sistema di valutazione dell’affidabilità stabilito da organizzazioni professionali, a partecipazione volontaria, che valuterebbe in particolare « l’incitazione al consumo » e la « pubblicità ingannevole ». Le inadempienze sarebbero sanzionate secondo la legge. Chiede inoltre di esplorare una lista negativa degli usi dei dati commerciali, senza pubblicarla, e di autorizzare sperimentazioni in sandbox, cioè in un ambiente isolato, « in un perimetro controllabile ».

L’avviso è un testo di indirizzo rivolto alle amministrazioni e alle autorità locali, di portata inferiore a quella di una legge o di un regolamento. Non prevede né sanzioni né calendario. Al 22 ottobre, la pagina del ministero lo mostra con la dicitura « 现行有效 », cioè in vigore.

Di fronte all’AI Act europeo

L’AI Act, come riassunto dalla Commissione europea, classifica i sistemi di IA in quattro livelli di rischio: inaccettabile, elevato, trasparenza e minimo, in base al loro utilizzo. Il regolamento (UE) 2026/1744, detto omnibus digitale sull’IA, entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha rinviato al 2 dicembre 2027 l’applicazione delle regole riguardanti i sistemi ad alto rischio nei settori sensibili, come la biometria, l’istruzione o l’occupazione. Un agente di guida all’acquisto non figura come tale tra i casi ad alto rischio elencati dalla Commissione. Se dialoga con il cliente, rientra a priori degli obblighi di trasparenza, applicabili dall’agosto 2026. Un agente utilizzato per decidere l’accesso di un cliente al credito, invece, sarebbe classificato tra i casi ad alto rischio.

I due approcci partono da una logica simile, basata sull’uso e sull’impatto. La differenza sta nella forza giuridica. Gli avvisi cinesi, senza sanzioni proprie, rimandano alle leggi e ai regolamenti esistenti, mentre il regolamento europeo stabilisce i suoi livelli, i suoi divieti e i suoi obblighi, accompagnati da sanzioni.

Il 16 ottobre, un controllo delle esportazioni

Il 16 ottobre, lo stesso ministero ha pubblicato con il ministero delle Scienze e Tecnologie l’annuncio n° 48 del 2026, che sottopone a consultazione una revisione del catalogo cinese delle tecnologie la cui esportazione è vietata o limitata. Il progetto riguarda 40 tecnologie, di cui 23 nell’IA, tra cui i grandi modelli, gli agenti intelligenti, i cluster di calcolo e l’elaborazione delle informazioni. Le tecnologie già pubblicate in open source o in articoli scientifici sono escluse. Dal giorno dell’annuncio, qualsiasi cessione o licenza all’estero delle tecnologie elencate deve essere registrata preventivamente presso il ministero. La consultazione su questo catalogo è aperta fino al 15 novembre 2026.